Codice
Etico
Vaia pag. 2 dello Statuto
INDICE DEI TITOLI:
FEDERTERME
Federazione Italiana
delle Industrie Termali e
delle Acque Minerali Curative
STATUTO
TITOLO I
DELLA COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SCOPI
Articolo 1
Costituzione - Denominazione - Sede
- Tra le Aziende Industriali delle Terme e delle Acque Minerali Curative è costituita, con durata illimitata, la FEDERTERME - Federazione Italiana delle Industrie Termali e delle Acque Minerali Curative, con sede legale in Roma.
Articolo 2
Adesione alla Confindustria e ad altre
Associazioni od Istituzioni
- La Federazione aderisce a Confindustria, assumendo così il ruolo di componente nazionale di categoria nell’ambito del sistema della rappresentanza dell’industria italiana, quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa. Essa, quindi, acquisisce i diritti ed assume gli obblighi che da ciò derivano, per sé e per i propri Soci.
- Alla denominazione “FEDERTERME - Federazione Italiana delle Industrie Termali e delle Acque Minerali Curative” sono affiancati il logo e gli altri segni distintivi di Confindustria.
- La Federazione può aderire - previa apposita delibera del proprio Consiglio Direttivo –alle Associazioni internazionali e/o comunitarie delle Terme e delle Acque Minerali Curative o ad altre Associazioni o Istituzioni, il cui scopo non sia in contrasto con quelli di cui al successivo art. 3.
- La Federazione è apolitica, apartitica, indipendente, non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.
Articolo 3
Scopi
La Federazione ha per scopi:
- la tutela collettiva delle imprese del settore e la rappresentanza dei loro interessi in tutte le sedi regionali, nazionali ed internazionali;
- la realizzazione delle condizioni nonché la promozione e l’avvio di iniziative atte a garantire la tutela ed il costante miglioramento dell’immagine sia delle acque minerali curative, sia delle cure termali;
- la promozione, nei confronti degli imprenditori associati, dei valori sociali e civili e dei comportamenti che debbono caratterizzare l’imprenditorialità nel contesto di una libera Società in sviluppo;
- la rappresentanza del settore industriale delle terme e delle acque minerali curative nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni, con le organizzazioni politiche, economiche, sociali, sindacali, culturali e turistiche nazionali ed europee, nonché con ogni altra componente della società nazionale ed internazionale;
- la promozione, in concorso con le istituzioni e le organizzazioni economiche, politiche, sociali, culturali e turistiche nazionali ed internazionali - e con similari istituzioni ed organizzazioni in campo nazionale ed internazionale - di forme di collaborazione che consentano di perseguire più vaste finalità di progresso e di sviluppo;
- l’organizzazione, diretta o indiretta, di studi, convegni, dibattiti e ricerche su temi economici, giuridici, scientifici, tecnici e sociali d’interesse della categoria;
- l'assunzione di ogni iniziativa finalizzata a potenziare la solidarietà tra gli imprenditori del settore e ad intensificare la collaborazione tra i Soci della Federazione, anche favorendone e coordinandone forme di cooperazione su specifiche materie;
- l’informazione, la consulenza e l’assistenza relativamente ai problemi generali e speciali delle Aziende associate, nonché l’assunzione di iniziative finalizzate alla fornitura di servizi ai Soci nelle materie di cui al presente articolo;
- la designazione di rappresentanti della categoria in organismi locali, territoriali, regionali, nazionali ed internazionali;
- la tutela delle imprese associate, sia singolarmente sia nel loro complesso, sul piano giuridico, economico e sindacale, mediante lo svolgimento di tutte le attività a tal fine necessarie, ivi comprese:
1. la stipulazione di accordi di carattere generale;
2. la stipulazione di contratti collettivi nazionali di lavoro;
3. la stipulazione di accordi con la Pubblica Amministrazione centrale, regionale e locale in materia di convenzioni, regolamentazioni, nonché di ogni altro eventuale atto relativo a specifiche problematiche inerenti l’erogazione delle prestazioni termali;
4. la presentazione di osservazioni, proposte, esposti agli Organismi legislativi nazionali e regionali, oltre che alla Pubblica Amministrazione e agli organi di controllo della stessa, relativi a specifiche problematiche inerenti l’erogazione delle cure termali;
5. la promozione di giudizi civili, penali, amministrativi o tributari a tutela di interessi o diritti delle imprese del settore, nonché l’intervento negli stessi giudizi;
6. l’intervento in giudizi civili, penali, amministrativi o tributari promossi da o contro imprese del settore;
- il deposito, nei modi di legge, nonché la titolarità di marchi, simboli e segni figurativi connessi all’attività del proprio settore industriale;
- la salvaguardia e la tutela, in tutte le sedi, delle denominazioni che le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio sia della Repubblica Italiana che dell’Unione Europea riservano all’utilizzazione delle sorgenti idrotermali, in particolare le espressioni “Terme”, “Spa (Salus per aquam)”, “Termale”, “Termalismo”, “Acqua Termale”, “Acqua Minerale”, “Idrotermale”, ”Idrominerale”, “Cura Termale”, “Fango Termale”, “Crenoterapia” e simili.
- la promozione della costituzione, nell’ambito del sistema confederale, della Federazione tra le Associazioni rappresentative delle Industrie operanti nel settore sanitario, nonché la rappresentanza del settore termale all’interno di detta Federazione.
La Federazione persegue le finalità ed assolve le funzioni sopra descritte con indipendenza e autonomia e nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione di ruoli organizzativi e competenze fra le componenti del sistema, con particolare riferimento a quanto previsto dall’ultimo comma del successivo art.5.
La Federazione persegue gli scopi di cui sopra ispirando le proprie modalità organizzative e la propria attività ai dettami tanto del Codice Etico confederale e della Carta dei Valori associativi, quanto del Codice Etico di Federterme, che costituiscono parte integrante del presente Statuto, e al cui rispetto sono obbligate tutte le imprese direttamente o indirettamente associate.
TITOLO II
DEI RAPPORTI REGIONALI
Articolo 4
Raccordo con il sistema di rappresentanza territoriale
In attuazione dell’art. 9 dello Statuto Confederale, la Federazione è impegnata a garantire la migliore e più ampia integrazione organica ed operativa con la rappresentanza territoriale del sistema confederale.
A tal fine sia la Federazione che le sue delegazioni territoriali, ove costituite, si propongono di:
- promuovere il completo inquadramento delle imprese associate nelle componenti territoriali, eventualmente anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento collettivo secondo gli schemi-tipo elaborati in sede confederale;
- concludere contratti di servizio organizzativo, di informativa, assistenza e consulenza con le Confindustrie Regionali, secondo modelli-tipo predisposti da Confindustria, con la possibilità anche della partecipazione di propri rappresentanti agli Organi della stessa .
Le articolazioni territoriali, ove costituite, sono organicamente inserite nell’Associazione territoriale e/o nella Confindustria regionale competente per territorio.
Articolo 5
Rappresentanza e collaborazione
con l’Ente Regione e con gli altri Enti Locali
Fermo restando quanto disposto dal precedente art.4, la Federazione rappresenta, con adeguata informativa alla Confindustria regionale competente, le imprese del settore presso le Autorità Regionali e gli Enti Locali, per quanto attiene alle specifiche problematiche inerenti l’erogazione delle cure termali.
Le funzioni di cui sopra saranno esercitate uniformandosi ai criteri organizzativi ed operativi risultanti dalla convenzione con le Confindustrie Regionali, di cui all’Allegato 1 del presente Statuto.
Articolo 6
Organismi Regionali della Federterme
Per le finalità di cui all’articolo precedente, il Consiglio Direttivo della Federazione può nominare, su indicazione delle Aziende associate della Regione, la rispettiva Delegazione Regionale della Federterme, che agisce in conformità al presente Statuto, al Codice Etico della Federazione, alle indicazioni politiche generali formulate dagli organi federali, nonché allo Statuto e al Codice Etico della Confederazione.
Limitatamente alle questioni inerenti il settore termale, la rappresentanza della Federterme presso ogni Regione e Provincia Autonoma è esercitata dal Presidente della Federterme unitamente alla Delegazione Regionale, garantendo comunque il raccordo con le Confindustrie Regionali.
La Delegazione Regionale è composta, oltre che dal Presidente della Federazione, o suo delegato, da un numero compreso fra 2 e 5 membri.
I Delegati, assistiti dal Direttore o da un funzionario della Federterme, nello svolgimento del loro incarico devono attenersi alle indicazioni impartite dalla Federazione tramite il Presidente, al quale devono riferire costantemente relativamente all’attività svolta.
Il Comitato di Presidenza stabilisce apposite norme per il funzionamento delle Delegazioni, in conformità sia al presente Statuto e al Codice Etico di Federterme, che allo Statuto, al Codice Etico e alla Carta dei Valori associativi della Confederazione .
I componenti della Delegazione restano in carica due anni e sono rinominabili.
La carica di membro della Delegazione è, di norma, incompatibile con quella di Presidente dei Consorzi Termali.
Articolo 7
Consorzi Regionali o Interregionali
Per favorire lo sviluppo delle attività promo-commerciali la Federazione promuove e incoraggia la costituzione di Consorzi tra le Aziende Termali della medesima Regione, di Regioni limitrofe o, comunque, facenti parte di specifici ambiti territoriali. Le Delegazioni di cui all’art. 6 possono concordare con i Consorzi costituiti le più opportune intese operative.
TITOLO III
DEI SOCI
Articolo 8
Soci effettivi e aggregati
Possono aderire alla Federazione come Soci effettivi:
- Le imprese, con sede legale nel territorio nazionale, che, in forza di regolare concessione di sfruttamento di giacimenti di acqua minerale o termale o, comunque, di altro titolo giuridicamente valido per la loro utilizzazione, utilizzino le acque curative.
- Le imprese, sempre con sede nel territorio nazionale, il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte.
- Le Associazioni tra persone fisiche o giuridiche rispondenti ai requisiti di cui al I comma, a condizione che il loro Statuto non sia in contrasto con lo Statuto della Federazione. Non possono essere in alcun modo ricomprese fra le Associazioni di cui al presente punto i Consorzi Regionali di cui al precedente art. 7.
Fatte salve le situazioni già in essere (Associazioni degli Albergatori Termali Abano/Montegrotto e Isola d’Ischia), dal momento dell’entrata in vigore del presente disposto, le Associazioni di cui al presente punto 3 dovranno preferibilmente raggruppare Aziende situate in un ristretto e definito ambito territoriale e dovranno essere dotate di una sede e di una struttura che consenta loro di svolgere la specifica attività per la quale sono state costituite.
Con l’adesione alla Federazione, le Associazioni di cui al punto 3 conferiscono alla Federazione stessa piena rappresentanza per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 3, essendo loro espressamente inibita la possibilità di svolgere autonomamente qualunque azione rientrante tra quelle statutariamente riservate alla Federterme.
Fatte salve le situazioni già in essere al momento dell’entrata in vigore del presente Statuto (Associazioni degli Albergatori Termali Abano/Montegrotto e Isola d’Ischia), altre associazioni territoriali di imprese termali potranno aderire alla Federazione unicamente previa valutazione del Consiglio Direttivo, che dovrà tenere conto della effettiva rappresentatività delle stesse e della opportunità sul piano della politica associativa.
Possono inoltre aderire alla Federazione, in qualità di Soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dal Comitato di Presidenza, anche Associazioni tra imprese, Enti e altre istituzioni che, comunque denominati, operino nel settore termale o in settori ad esso affini, complementari o strumentali e perseguano scopi non in contrasto con quelli di cui all’art. 3 del presente Statuto.
Tuttavia la loro presenza non può snaturare, per numero ed importanza, la qualificazione rappresentativa della Federazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.
Le imprese che hanno i requisiti per essere Soci effettivi non possono essere associate come Soci aggregati.
I Soci aggregati sono tenuti ad osservare il presente Statuto, il Codice Etico, nonché le deliberazioni assunte dagli Organi Federali, per quanto compatibili con le caratteristiche del loro status specifico, come definito all’atto dell’ammissione.
Tutti i Soci come sopra identificati vengono iscritti nel Registro delle Imprese della Federazione e nell’analogo Registro delle Imprese tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza dell’impresa al sistema.
Le Associazioni di cui al punto 3 del presente articolo forniranno, sempre ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese di Confindustria, l’elenco di tutte le Aziende loro associate completo dei dati e delle informazioni richieste dall’anagrafe confindustriale.
Articolo 9
Ammissione
La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere indirizzata al Presidente della Federazione mediante gli appositi moduli debitamente compilati.
La domanda di ammissione a Socio deve contenere:
- le generalità del titolare e/o del legale rappresentante dell’Azienda o dell’Associazione, la natura dell’attività esercitata, l’ubicazione dell’impresa, il numero dei dipendenti e ogni informazione e documentazione necessaria ed utile per i procedimenti di istruttoria, valutazione e deliberazione degli Organi competenti;
- l’espressa ed esplicita accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti (con particolare riferimento agli obblighi nascenti dagli articoli 10, 13, 14, 15 e 16 e dall’Allegato 2 allo Statuto), del Codice Etico della Federazione, nonché del Codice Etico confederale e della Carta dei Valori associativi.
I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice Etico confederale.
Sull’accettazione della domanda di ammissione delibera il Comitato di Presidenza.
In caso di pronuncia negativa del Comitato di Presidenza, l’impresa può richiedere un riesame della domanda da parte del Consiglio Direttivo, che decide in modo inappellabile nel caso di accoglimento della domanda.
Contro la deliberazione negativa del Consiglio Direttivo è possibile ricorrere ai Probiviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, che in ogni caso non ha effetto sospensivo.
Fatta salva la facoltà del Comitato di Presidenza di concedere con apposita delibera, per casi di motivata opportunità e per le sole Associazioni di cui all’art. 8, punto 3, la possibilità di aderire anche per periodi determinati di durata inferiore a tre anni, l’adesione impegna il Socio per un triennio, che decorrerà dal primo giorno del semestre solare in cui è stata presentata la domanda di iscrizione.
Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l’adesione decorre dal mese di ammissione.
Allo scadere del triennio, l’adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora il Socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza del biennio.
Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.
Articolo 10
Doveri dei Soci
L’adesione alla Federazione comporta l’obbligo del Socio di osservare integralmente il presente Statuto, l’allegato Codice Etico, tutte le deliberazioni assunte dagli Organi Sociali, nonché il Codice Etico confederale e la Carta dei Valori associativi.
L’attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell’immagine della categoria, tutelata dalla Federterme, né di alcuno dei suoi partecipanti.
Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.
In particolare il Socio deve:
- partecipare attivamente alla vita associativa;
- applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dalla Federazione o dalle altre componenti del sistema confederale;
- non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;
- fornire alla Federazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del Registro delle Imprese della Federazione e al calcolo dei contributi associativi o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- versare i contributi associativi secondo le modalità e i termini fissati dalla Federazione.
Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo e/o nel caso di più imprese appartenenti allo stesso titolare, sussiste per tutte le imprese del gruppo l’obbligo dell’adesione alla Federazione.
La Federazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti territoriali del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.
Articolo 11
Obblighi informativi
I Soci sono tenuti, ai sensi del presente Statuto e dell’allegato Codice Etico di Federterme, a fornire alla Federazione tutte le informazioni che la stessa richiede per svolgere al meglio la propria attività rappresentativa e di tutela delle Aziende del settore.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali informazioni potranno riguardare, oltre ai dati economici necessari per l’esatta determinazione del contributo associativo annuo di cui all’art. 13, i livelli di attività, le prestazioni erogate, la tipologia dei fruitori, ecc.
Articolo 12
Diritti dei Soci
I Soci effettivi hanno diritto di ricevere sia le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio poste in essere dalla Federazione, sia quelle derivanti dall’appartenenza al sistema confederale.
Restano, invece, escluse per i Soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte della Federazione.
I Soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli Organi della Federazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.
Ciascun Socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione alla Federazione ed al sistema confederale.
Articolo 13
Contributi
I Soci sono tenuti a versare alla Federazione una quota fissa di iscrizione “una tantum”, determinata dal Consiglio Direttivo, nonché un contributo associativo annuo, secondo le modalità di cui all’Allegato 2 , le cui modifiche non costituiscono modifica statutaria. I contributi associativi sono dovuti anno per anno sulla base di quanto previsto al successivo art. 14.
Per i Soci di cui all’art. 8, punto 3, i contributi, benché determinati caso per caso dal Consiglio Direttivo, non potranno comunque essere di importo inferiore al contributo che sarebbe dovuto da un Socio con ricavi pari alla somma di quelli registrati dai singoli componenti dell’Associazione aumentato del 50%.
L’adempimento del versamento dei contributi associativi, determinati secondo le norme previste dal presente Statuto, costituisce un’obbligazione giuridica certa, liquida ed esigibile.
Il Socio ha l’obbligo di fornire copia della dichiarazione IVA e/o ogni altra documentazione ritenuta dal Consiglio Direttivo utile ai fini della determinazione dell’importo del contributo.
Per i Soci che aderiscono nel corso dell’anno, il contributo associativo annuale viene ridotto di 1/5 per l’adesione nel secondo trimestre, di 2/5 per l’adesione nel terzo trimestre, e di 3/5 per l’adesione nel quarto trimestre.
Ove, per qualsiasi motivo, non possa essere stabilita tempestivamente l’entità del contributo, fino alla nuova determinazione e salvo conguaglio, resta ferma la misura del contributo dell’anno precedente.
I Soci morosi perdono il diritto di partecipare all’Assemblea se i relativi contributi non vengono versati, nelle casse della Federazione, entro e non oltre 10 giorni antecedenti la data della prima convocazione dell’Assemblea, fatta eccezione per i casi di cui all’art. 19 comma IV per i quali tale termine viene ridotto a 3 giorni.
La constatazione dell’inadempienza avviene a cura del Consiglio Direttivo, nella riunione che di norma precede immediatamente l’Assemblea.
Il Socio è tenuto a versare i contributi straordinari che, su proposta del Consiglio Direttivo, siano stati deliberati dall’Assemblea. Qualora, però, particolari e contingenti situazioni lo richiedano, lo stesso Consiglio Direttivo della Federazione può deliberare, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, il versamento da parte dei Soci di contributi straordinari, la cui entità non potrà però essere superiore al 20% del contributo ordinario relativo all’anno in corso.
In tal caso la deliberazione del Consiglio Direttivo è immediatamente efficace nei confronti dei Soci, non occorrendo la preventiva approvazione dell’Assemblea, alla quale va sottoposta solo per la ratifica.
Costituisce sempre giustificato motivo per la richiesta dei contributi straordinari di cui al comma precedente la necessità di intraprendere particolari iniziative d’informazione finalizzate alla tutela dell’immagine e alla salvaguardia dei livelli di attività delle Aziende associate.
I contributi riscossi dalla Federazione a norma dei commi precedenti sono intrasmissibili.
Articolo 14
Modalità per il versamento
dei contributi associativi
L’ammontare e le modalità per il versamento dei contributi associativi annuali, sono determinati dal Consiglio Direttivo con delibera adottata entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono i contributi stessi.
Sino all’approvazione di una nuova tabella resta in vigore l’ultima approvata.
Articolo 15
Sanzioni
I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:
- sospensione dal diritto a partecipare all’Assemblea della Federazione;
- sospensione dall’utilizzo di ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono cariche sociali nell’ambito della Federazione;
- decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna della Federazione;
- sospensione dell’elettorato attivo e/o passivo nell’ambito della Federazione e in tutto il sistema confindustriale;
- espulsione nel caso di:
- morosità protratta e/o ricorrente;
- grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice Etico di Federterme e dal Codice Etico di Confindustria;
- comportamenti o iniziative che, a motivato giudizio del Consiglio Direttivo, rechino nocumento alla Federazione, ai suoi Soci, ai suoi esponenti, al sistema Confederale, al Termalismo o al settore delle acque minerali curative.
- appartenenza o adesione ad Organizzazioni, Istituzioni o Associazioni, la cui attività sia dal Consiglio Direttivo motivatamente giudicata in contrasto con le finalità della Federazione e del sistema confindustriale, con gli obblighi nascenti dal presente Statuto e dall’allegato Codice Etico, o con gli interessi della categoria rappresentata dalla Federazione.
Le sanzioni di cui al presente articolo sono deliberate, anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo della Federazione in relazione alla gravità dell’inadempimento e notificate dal Presidente della Federazione mediante lettera di censura debitamente motivata contenente l’invito a non proseguire o a non permanere nelle iniziative e/o nei comportamenti che ne hanno determinato la censura.
Qualora nei quindici giorni successivi alla notifica della censura da parte del Presidente della Federazione, non pervenga da parte del Socio formale comunicazione di adesione all’invito rivoltogli, il Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, delibera l’espulsione del Socio stesso.
Avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dal Consiglio Direttivo, è ammessa la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri, nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento da parte del Presidente.
Il ricorso non ha effetto sospensivo rispetto al provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo.
Articolo 16
Cessazione della qualità di Socio
La qualità di Socio cessa:
- per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall’art. 9;
- per recesso ai sensi dell’art. 42;
- per cessazione dell’attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
- per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato;
- per espulsione nei casi previsti dall’art.15 lett.f);
- qualora vengano meno, nel Socio, i requisiti per l’ammissione alla Federazione;
In ogni caso il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell’art. 9.
Con la risoluzione del rapporto associativo, il Socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna della Federazione nonché la titolarità delle cariche sociali all’interno della Federazione stessa e del sistema confederale.
Il Socio il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuto al pagamento per intero dei contributi straordinari deliberati nell’arco del periodo di durata dell’adesione ed è tenuto al pagamento dei contributi associativi ordinari secondo quanto fissato di seguito:
- nei casi di dimissioni entro i termini, comunicazione di cessazione dell’attività, fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato, perdita dei requisiti per l’ammissione alla Federazione o espulsione, il Socio è tenuto al versamento dei contributi che maturano sino alla data fissata per la normale scadenza del rapporto associativo;
- nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo Statuto, il Socio è tenuto al versamento integrale dei contributi che maturano sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatisi per un biennio, nonché al versamento di una somma pari ad un’altra annualità rapportata al contributo dovuto per l’anno in corso;
- nel caso di dimissioni per dissenso rispetto alle modifiche statutarie, in base a quanto previsto dall’art. 42.
Il Consiglio Direttivo, nel caso in cui venga trasmessa alla Federazione apposita comunicazione di cessazione o di messa in liquidazione di un’Azienda Socia, può dispensare la stessa dal versamento dei contributi dovuti dalla data di tale evenienza.