Codice Etico di autoregolamentazione dell'Industria Termale

Premessa

La FEDERTERME – Federazione delle Industrie Termali e delle Acque minerali curative

· nella consapevolezza del ruolo del termalismo italiano nell’ambito sanitario riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale che obbliga il Centro Termale a conformarsi scrupolosamente ai doveri che vengono stabiliti dalle normative in materia, dagli usi e dalla deontologia professionale,

· considerato che il riconoscimento costituito dall’accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale non conferisce alcun privilegio ma, al contrario, impone il rigoroso rispetto di precisi obblighi, sia di legge che morali, verso gli Utenti, stabilisce di addivenire alla stesura del presente :

CODICE ETICO
DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
DELL’INDUSTRIA TERMALE

le cui disposizioni costituiscono norme di condotta di carattere generale, vincolanti e inderogabili per tutte le Aziende Termali aderenti, singolarmente o tramite Consorzi o Associazioni, a Federterme.

Le Associazioni di Aziende Termali si impegnano a far osservare le disposizioni del presente Codice alle Aziende Termali associate.

I. Uso della denominazione Terme e suoi derivati
1. Uso della denominazione Terme e suoi derivati

L’uso delle denominazioni Terme, Termale e loro derivati, ai sensi della Legge 323/2000, è riservato in esclusiva alle Aziende Termali titolari di concessione mineraria o di sub concessione o di altro titolo giuridico/amministrativo valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate.

Al fine di consentire un’adeguata tutela delle denominazioni Terme, Termale e loro derivati, le Associate si impegnano sia a segnalare tempestivamente a Federterme eventuali utilizzi impropri di tali termini, sia a collaborare con la Federazione stessa per la loro difesa, ferma restando la legittimazione ad agire in capo alle singole Aziende.

II. Le regole professionali
2. Servizio agli Utenti

Il Centro Termale deve salvaguardare l’interesse dell’Utente ponendo al di sopra di ogni propria considerazione la salute e la cura dell’utente stesso.

A tale scopo, tutte le prestazioni sanitarie devono essere erogate assicurando sempre la qualificata assistenza medica che ciascuna struttura deve garantire ai propri Utenti. Nessuna struttura termale, nemmeno quando operi al di fuori dei regimi di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, potrà esimersi in alcun modo dal garantire la presenza delle figure mediche richieste dalle normative riguardanti gli accreditamenti con il Servizio Sanitario Nazionale.

Ciascun Centro Termale deve dotarsi di apposita Carta dei Servizi. Tale Carta dei Servizi deve essere concepita e realizzata secondo lo schema che Federterme ha predisposto perché vengano sempre garantiti agli utenti delle Aziende associate elevati standard qualitativi delle prestazioni e dei servizi erogati.

3. Offerta delle prestazioni terapeutiche

L’informazione circa le prestazioni termali terapeutiche, divulgata anche attraverso mezzi pubblicitari, deve essere sempre chiara e tale da fornire all’Utente e al medico inviante una precisa indicazione che faciliti la selezione e la determinazione delle prestazioni stesse. Non è quindi ammessa la divulgazione di notizie e di informazioni che risultino palesemente fuorvianti o mistificatorie.

Il Centro Termale, quando fornisca notizie circa le prestazioni terapeutiche erogate, deve sempre distinguere con la massima chiarezza fra quelle erogate in regime di accreditamento con il S.S.N. e quelle erogate al di fuori di tale regime.

Il Centro Termale, nel rispetto di quanto esplicitato al punto precedente, non può formulare offerte ingannevoli in danno alla buona fede dei potenziali Utenti.

4. Privacy

Qualsiasi utilizzo da parte delle Associate dei dati personali, sensibili e non, di Utenti termali è fondato sul rigoroso rispetto delle disposizioni legislative, attuali e future, in materia di privacy.

5. Pubblicità

La Pubblicità di carattere sanitario avente ad oggetto le Terme, gli Stabilimenti Termali, le prestazioni terapeutiche termali, le patologie curate, le acque minerali e curative ed i loro prodotti derivati, dovrà essere sempre sottoposta alla preventiva approvazione delle Autorità competenti in materia, ai sensi di quanto previsto dalla legge.

Tale Pubblicità, sulla scorta di quanto previsto al precedente articolo 3, dovrà essere chiara, veritiera e corretta e non dovrà in alcun modo contenere affermazioni fuorvianti o mistificatorie.

Una copia del messaggio da pubblicare deve in ogni caso essere inviata per conoscenza a Federterme.

6. Manifestazioni a premi

Sono vietate le manifestazioni a premi aventi ad oggetto la promozione commerciale delle prestazioni terapeutiche erogate dagli stabilimenti termali.

Per manifestazioni a premi di particolare rilevanza, però, il Comitato di Valutazione, di cui al successivo articolo 13, potrà rilasciare specifica autorizzazione.

Tale divieto non opera qualora la manifestazione a premi abbia ad oggetto la promozione di trattamenti esclusivamente estetici.

7. Sconti

E’ vietato l’artificioso aumento delle tariffe termali avente quale finalità la successiva offerta di sconti sulle prestazioni terapeutiche termali erogate al di fuori dei regimi di accreditamento.

In ogni caso, quando venga erogata privatamente una prestazione terapeutica prevista dai vigenti regimi di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, la tariffa effettivamente applicata non potrà risultare inferiore a quella riconosciuta alle Aziende accreditate dal S.S.N. stesso.

8. Rapporti tra le Aziende

Il rapporto tra i Soci di Federterme dovrà essere improntato ai principi della leale concorrenza e del reciproco rispetto.

Ciascun Socio sarà comunque tenuto a collaborare con la Federazione affinché venga garantito il massimo rispetto dello Statuto e del presente Codice Etico, segnalando a Federterme le eventuali inosservanze delle regole vincolanti ed inderogabili di cui sopra.

9. Rapporti con FEDERTERME

La partecipazione a Federterme implica il riconoscimento del suo ruolo di unico rappresentante degli interessi collettivi. Ciò comporta, tra l’altro, l’astensione da parte degli iscritti da qualsiasi comportamento che possa nuocere all’immagine ed al prestigio comuni.

Aderendo a Federterme ogni Centro Termale si impegna a non partecipare, direttamente o tramite propri incaricati, né ad associazioni “concorrenti” analoghe a Federterme per finalità o composizione, né a qualsivoglia manifestazione ed iniziativa organizzata da Centri Termali non aderenti a Fedeterme, specie se in aperto contrasto con le scelte operate dalla Federazione.

10. Rapporti con Consulenti medico-scientifici

Federterme potrà avvalersi, nell’ambito del Comitato Tecnico Scientifico o di altri Organi Scientifici, di professionisti che ricoprano incarichi di Direzione Sanitaria o di consulenza continuativa presso Aziende Termali italiane, esclusivamente previo parere favorevole del Comitato di Valutazione.

Allo stesso modo, le Aziende termali potranno conferire incarichi ai professionisti che abbiano ricevuto specifici mandati consulenziali di interesse generale da parte di Federterme, esclusivamente previo parere favorevole del Comitato di Valutazione.

Per favorire il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, Federterme comunicherà periodicamente alle Associate l’elenco dei professionisti da questa scelti.

III. Attività disciplinare
11. Disposizioni generali

Ogni Centro Termale è tenuto a rispettare, oltre che le norme statutarie, quanto prescritto dal presente Codice Etico.

Per l’attività disciplinare, in aggiunta e ad integrazione delle previsioni contenute nello Statuto, vengono stabilite le disposizioni di cui ai seguenti articoli.

12. Organi di controllo

Organi di controllo, ai fini e per le funzioni previste dal presente Codice Etico, sono:

· il Comitato di Valutazione

· il Consiglio Disciplinare

13. Il Comitato di Valutazione e il Consiglio Disciplinare

Il Comitato di Valutazione è composto da tre membri con funzioni paritetiche.

Due di tali membri, estranei alla Federazione e ai suoi Associati, vengono nominati dal Comitato di Presidenza scegliendone uno tra esperti di diritto, l’altro fra medici con particolare esperienza in medicina termale.

Terzo membro del Comitato di Valutazione, con specifiche funzioni di segretario, sarà il Direttore di Federterme, il quale si occuperà pure di acquisire le informazioni necessarie al Comitato per svolgere la propria attività.

Il Comitato resta in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Ferma la possibilità di convocazione da parte del Direttore di Federterme nei casi di urgente necessità, il Comitato di Valutazione si riunisce ogni quattro mesi presso la sede di Federterme per prendere in esame eventuali segnalazioni pervenute alla Federazione. Non si terrà, comunque, alcun conto delle segnalazioni anonime o di cui non si possa ricostruire la provenienza.

Il Comitato di Valutazione può altresì procedere d’ufficio.

Il Comitato di Valutazione, valutate le informazioni del caso raccolte ed illustrate dal Direttore di Federterme e, se ritenuto necessario, sentite le parti coinvolte, accerta eventuali violazioni delle norme del presente Codice Etico di Autoregolamentazione.

La procedura di valutazione si conclude entro 90 giorni, decorrenti dalla prima riunione di esame del caso, con un provvedimento di archiviazione o con la trasmissione di un parere di condanna, debitamente motivato, alle parti coinvolte ed al Consiglio Disciplinare, il quale provvederà all’individuazione delle sanzioni di cui dovrà proporre l’irrogazione al Consiglio Direttivo della Federazione.

L’Azienda condannata dovrà sostenere direttamente tutte le spese relative alla procedura di valutazione.

Il Consiglio Disciplinare, composto dai membri del Comitato di Presidenza, dal Presidente del Collegio dei Probiviri e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e presieduto dal Presidente di Federterme, quando vi sia stata pronuncia di condanna da parte del Comitato di Valutazione è tenuto a proporre al Consiglio Direttivo della Federazione l’irrogazione della sanzione ritenuta equa e commisurata alla violazione riscontrata, avendo particolare riguardo ai precedenti comportamenti tenuti dal trasgressore.

Il Direttore della Federazione partecipa alle riunioni del Consiglio Disciplinare in qualità di segretario dello stesso, potendo in qualunque momento fornire maggiori dettagli circa il parere espresso dal Comitato di Valutazione.

14. Sanzioni

A seconda della gravità e della frequenza delle violazioni, il Consiglio Disciplinare propone al Consiglio Direttivo della Federazione l’irrogazione di una delle sanzioni di cui all’art. 15 dello Statuto di Federterme.

A prescindere dalle decisioni successivamente assunte dal Consiglio Direttivo della Federazione, il Consiglio Disciplinare invierà senza indugio al trasgressore dettagliato richiamo scritto con intimazione a sospendere il comportamento in violazione alle norme del presente Codice Etico.

Qualora, peraltro, il comportamento contestato ed accertato integri anche gli estremi della violazione di norme e disposizioni il cui rispetto sia pregiudiziale per il mantenimento del rapporto di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, il Consiglio Disciplinare sarà tenuto ad inviare specifica comunicazione al Consiglio Direttivo della Federazione, che valuterà circa l’opportunità di trasmettere apposita segnalazione alla A.s.l. competente per territorio affinché questa possa attivare le opportune procedure sanzionatorie.

IV. Norme conclusive
15. Violazioni del presente Codice Etico da parte di Aziende termali non aderenti a Federterme

Al di fuori delle procedure previste al precedente capo III, ogni Centro Termale è legittimato a far pervenire alla Direzione della Federazione segnalazioni o reclami concernenti violazioni del presente Codice Etico da parte di Aziende termali non aderenti a Federterme.

Il Direttore porterà all’attenzione dell’intero Comitato di Valutazione, nella prima riunione successiva alla segnalazione, i casi ritenuti di maggiore gravità, affinché possa essere esperita specifica procedura di accertamento necessaria per definire le azioni da intraprendere, a tutela dell’interesse del termalismo nazionale, nei confronti dei soggetti segnalati.

Qualora, peraltro, risultasse palese ed incontestabile il verificarsi della fattispecie di cui al comma 3 del precedente art. 14, sarà cura del Direttore di Federterme provvedere d’ufficio all’inoltro delle previste segnalazioni alla A.s.l. competente per territorio.

16. Uso del marchio Federterme

Il rispetto delle presenti norme è condizione essenziale per il legittimo utilizzo del marchio Federterme sulle pubblicazioni diffuse dalle Associate alla FEDERAZIONE.

L’utilizzazione del marchio stesso è consentita solo trascorsi 6 mesi dall’adesione alla Federazione e purché l’Azienda non sia incorsa nel frattempo in una delle sanzioni previste dall’art.10 o sia pendente un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

Codice etico